Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2022 - Liquidazione giudiziale e ammissione al passivo del credito del legale

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

Articoli Correlati: avvocato - credito - ammissione

La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 16 novembre 2022, n. 33801, ha ribadito che la prova dell’effettiva prestazione dell’attività dell’avvocato ai fini dell’ammissione al passivo del suo credito professionale deve essere fornita e desunta dagli atti del processo in cui egli ha prestato la propria opera, dovendo così depositarsi le copie degli atti, dei verbali e dei provvedimenti del giudice con l’attestazione di conformità apposta dal cancelliere. Il privilegio di cui all’art. 2751 bis n. 2 c.c. è riconosciuto anche in caso di plurimi incarichi professionali ma il limite temporale di due anni previsto dalla norma va riferito all’intero rapporto professionale, restando così fuori dal privilegio i corrispettivi degli incarichi conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto. Infine, il compenso del difensore, in assenza di quantificazione pattuita con atto opponibile al fallimento, deve essere quantificato per via giudiziale ad opera dello stesso giudice delegato.