Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Ricettazione e furto

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 ottobre 2022 (ud. 12 luglio 2022) n. 40149, si è soffermata sui rapporti tra i delitti di cui all’art. 648 (ricettazione) e 624 (furto) c.p. A tal fine, la Suprema Corte ha, anzitutto, ribadito che, com’è noto, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, ferma la sufficienza, ai fini della prova dell’elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. Ciò detto, la Corte di Cassazione ha chiarito che il mero possesso ingiustificato di cose sottratte consente la configurazione del delitto di ricettazione, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto. All’elemento della contiguità temporale tra la sottrazione e l’utilizzazione delle cose sottratte, il giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, può, infatti, contrapporre, ai fini della qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e non come furto, l’assenza di indicazioni sul punto da parte dell’imputato.