argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 ottobre 2022, n. 29462, muovendo dal principio codificato secondo il quale al solo curatore spetta la legittimazione processuale, riconosce la possibilità che qualora quest’ultimo rimanga inerte, il fallito conservi, eccezionalmente, la legittimazione ad agire in surrogatoria per la tutela dei propri diritti patrimoniali «a patto che l’inerzia del curatore sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari e non anche quando essa consegua ad una negativa valutazione di questi ultimi circa la convenienza della controversia». Qualora non vi sia stato disinteresse ma, viceversa, semplicemente il soggetto fallito non condivida le scelte del curatore, può riconoscersi al fallito medesimo una diversa legittimazione: quella alla proposizione, in nome e nell’interesse proprio, del reclamo di cui all’art. 26 l.f. In tal modo si assicura, attraverso il sistema di tutele incidente sugli atti degli organi fallimentari (segnatamente, del giudice delegato), il controllo della regolarità della procedura concorsuale.