Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/11/2022 - Applicabile al conferimento di un ramo d’azienda la disciplina prevista dall’art. 2558 c.c.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 14 ottobre 2022, n. 30296, ha affermato che il conferimento d’azienda o di un ramo di essa, rientrando nell’ambito della più generale disciplina della cessione d’azienda, soggiace all’art. 2558 c.c. che prescrive il subentro da parte del cessionario in tutti i contratti non aventi carattere personale. Nel caso de quo, una società esercitava il diritto di recesso da un contratto preliminare di compravendita immobiliare a causa dell’inadempimento della promissaria acquirente: in particolare, veniva contestata la mancata comunicazione del differimento della data di stipula del definitivo e il mancato versamento di un’ulteriore caparra. Successivamente, la società cedente conferiva il ramo di azienda immobiliare, comprendente il contratto in esame, ad una newco. I giudici di merito affermavano come il recesso non fosse legittimo poiché il conferimento del ramo d’azienda non era produttiva di effetti sulla legittimazione sostanziale e processuale della società convenuta, ovvero la cedente, avendo essa incassato gli assegni ed esercitato il recesso. La Suprema Corte ha ricordato, in primo luogo, come il trasferimento d’azienda preveda il trasferimento di tutti i contratti per l’esercizio dell’impresa, ad eccezione di quelli aventi carattere personale, espressamente esclusi o aventi ad oggetto prestazioni concluse. Per tale motivo, il trasferimento d’azienda prescinde dalla volontà delle parti e non richiede il consenso del contraente ceduto, in allineamento al principio di circolazione di complessi aziendali integri ed efficienti. Inoltre, non può essere configurabile in capo al conferente il mantenimento della titolarità di posizioni debitorie ex art. 2660 c.c., essendo la stessa possibile soltanto in caso di debiti in sé considerati e non anche quando essi siano collegati a situazioni contrattuali non ancora definite in cui sia subentrato la conferitaria. In conclusione, devono essere applicate le disposizioni e i principi contenuti nell’art. 2558 c.c.