Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Sulla confisca di cui all’art. 603-bis.2 c.p.

argomento: News del mese - Diritto Penale

Articoli Correlati: Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - confisca per equivalente - omesso versamento di contributi

Con sentenza n. 28284 del 19 luglio 2022 (ud. 22 aprile 2022), la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale l’omesso versamento dei contributi previdenziali per i lavoratori non integra una irregolarità di mera rilevanza giuslavoristica, costituendo invece il profitto del reato di cui all’art. 603-bis cod. pen., suscettibile, dunque, di confisca obbligatoria per equivalente in sede di sentenza ex art. 444 c.p.p. Il Collegio ha, infatti, evidenziato che «il mancato versamento dei contributi costituisce uno dei profili di sfruttamento del lavoro che concorrono ad integrare gli estremi del reato di cui all’art. 603 bis cod. pen. Ne deriva che correttamente il giudice ha disposto la confisca per equivalente dei beni di cui gli imputati hanno la disponibilità fino alla concorrenza del relativo importo».