Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/10/2022 - Rilevanza delle operazioni infra gruppo e applicabilità dell’art. 2423 bis c.c. a società già in liquidazione

argomento: News del mese - Diritto Penale

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In tema di operazioni infra gruppo, Cass. pen., sez. V, 14 giugno 2022 (dep. 5 settembre 2022), n. 32592 ha ribadito che, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale “per escludere la natura distrattiva di un’operazione di trasferimento di somme da una società ad un’altra non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo “gruppo”, dovendo, invece, l’interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell’interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata”. Di converso, “il reato non si configura se i benefici indiretti per la società fallita si dimostrino idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi e siano tali da rendere il fatto incapace di incidere sulle ragioni dei creditori della società”. La medesima pronuncia si esprime in relazione al motivo di doglianza avente ad oggetto la ritenuta non applicabilità dei criteri dettati dall’art. 2423 bis c.c. ad una società che sia già in liquidazione.

In proposito, il Collegio stabilisce che “quanto alla rilevanza dello stato giuridico della società in liquidazione, ai fini dell’applicabilità dei criteri legali di prudente apprezzamento stabiliti dall’art. 2423 bis cod. civ., [essi] a maggior ragione devono valere per le società in difficoltà economica ed in liquidazione, stante la loro perdurante validità non derogata dalle regole indicate dall’Organismo Italiano di Contabilità. Del resto, non esiste uno statuto legale “liberatorio” dagli obblighi di verità e prudenza delle società in liquidazione, né esso può essere rinvenuto nei criteri dettati dall’OIC”.