argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
Articoli Correlati: deposito art. 163, comma 2, n. 4), l. f. - professionista - prededuzione
La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 6 settembre 2022, n. 26176, ha chiarito che il deposito di cui all’art. 163, comma 2, n. 4), l. f., qualora costituito dal professionista che assiste l’imprenditore che domanda l’ammissione al concordato, non può reputarsi funzionalmente collegato alla prestazione d’opera intellettuale. Infatti, pur non essendo in dubbio che il deposito in oggetto è necessario ai fini della stessa ammissione alla procedura e che l’effettuazione del deposito è stata, nella specie, simmetrica al rapporto professionale insorto tra l’avvocato e la società, affinché si desse ulteriore corso alla già proposta – da altro difensore – domanda di concordato, è da escludere che «l’effettuazione del deposito, qualora operata dallo stesso professionista officiato ai fini della predisposizione del ricorso recante la domanda di concordato ovvero officiato, così come nella specie, in sostituzione di precedente difensore, si iscriva, rinvenendovi la sua genesi, nello stesso titolo – il contratto d’opera intellettuale – da cui scaturisce il credito al compenso, così da esser partecipe della medesima natura che connota il diritto alla remunerazione per l’opera professionale prestata».