argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con Decreto del 21 luglio 2022, affronta il tema dell’applicazione delle misure protettive nell’ambito del procedimento di concordato preventivo con domanda prenotativa; nel caso di specie, una s.p.a., accanto alla concessione del termine ex art. 44, CCI, aveva altresì presentato una richiesta di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCI, primo e secondo periodo. Il Tribunale, nel procedere ad un attento riesame della normativa in commento, conclude nel senso che il ricorrente, in sede di richiesta delle misure protettive, non sia tenuto né ad indicare i controinteressati né ad informare i medesimi; al contempo precisa che quanto sopra si diversifica da quanto previsto in tema di composizione negoziata – di cui all’art. 19 CCI – nell’ambito della quale il giudice deve fissare apposita udienza con conseguente obbligo di sentire le parti.