Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Le linee guida del Consiglio Superiore della Magistratura privilegiano le soluzioni alternative delle controversie e vietano meri rinvii d’udienza nelle crisi d’impresa

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Consiglio Superiore della Magistratura ha emanato, in data 20 luglio 2022, le linee guida del CSM in materia di gestione delle procedure concorsuali ai sensi del nuovo Codice della Crisi. Le Linee Guida si focalizzano preliminarmente su tutte le misure volte a favorire la celerità dei procedimenti concorsuali, attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici, o cercando di evitare allungamenti a causa delle richieste di rinvio della trattazione del procedimento prefallimentare formulate al fine di coltivare una soluzione alternativa della crisi d’impresa. Pertanto, ogniqualvolta il debitore chieda un rinvio al fine di proporre una soluzione negoziale diversa dal concordato preventivo, ma non abbia ancora avviato alcun concreto percorso di soluzione della crisi, va assegnato un rinvio contenuto e solo in presenza del deposito della documentazione contabile e di una chiara indicazione del percorso di risanamento. Inoltre, nel momento in cui è stata presentata un’istanza di fallimento o di liquidazione giudiziale, è richiesta la verifica dell’insolvenza del resistente e, in tale prospettiva, il legislatore ha stabilito – all’art. 15 – l’acquisizione d’ufficio delle informazioni sul debitore, di regola non accessibili al creditore, utili soprattutto per verificare la sussistenza dei parametri dimensionali di cui agli artt. 1 e 121 l.f., e art. 2 comma 1 lett. a CCI ed a verificare il superamento della soglia di indebitamento scaduto di cui agli artt. 15 u.c. l.f. e 49 comma 5 CCI. Per poter predisporre un programma di liquidazione dettagliato e accurato, secondo il CSM, è buona prassi depositare preventivamene, e comunque contestualmente allo stesso, la relazione ex artt. 33, comma 1 l.f. e 130, commi 4 e 5 CCI.