Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - Nella bancarotta la pena accessoria non č parametrata alla pena principale ma č fissata in concreto dal giudice

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 26 luglio 2022, n. 29333, in tema di bancarotta semplice, ha affermato che la durata delle pene accessorie previste dall’art. 217, comma 3, l.f., alla stregua di quelle di cui all’art. 216 l.f. nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 2018, non deve essere parametrata a quella della pena principale ex art. 37 c.p., ma è determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 28910/2019) hanno posto il principio secondo cui le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all’art. 133 c.p. La regola della equiparazione meccanica della durata della pena accessoria a quella della pena principale in concreto inflitta assume una funzione residuale cui fare ricorso nei casi in cui la legge in astratto sia priva di qualsiasi indicazione sul profilo temporale che circoscriva e guidi l’esercizio del potere dosimetrico del giudice. Ne deriva che anche le sanzioni accessorie di cui all’art. 217, comma 3, l.f. – alla stessa stregua di quelle previste dall’art. 216, ultimo comma, stessa legge, nel testo vigente a seguito della sentenza n. 222/2018 cit., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – non devono essere parametrate alla durata della pena principale.