Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/08/2022 - L’Amministratore che stipula con sé stesso un contratto di agenzia è in conflitto di interessi

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 marzo 2022, n. 20559, ha affermato che, configura un conflitto di interessi, penalmente rilevante ai fini del reato di infedeltà patrimoniale, la condotta dell’amministratore di una società di capitali che stipuli con sé stesso un contratto di agenzia, e provveda conseguentemente a pagarsi le provvigioni. I presupposti per la sussistenza di del reato, così come previsto dall’art. 2634 c.c. sono la ricorrenza, in capo all’amministratore, di un interesse in conflitto con quello della società; la “deliberazione” di un “atto di disposizione” di beni sociali; un evento di danno patrimoniale intenzionalmente cagionato alla società amministrata; il fine specifico – in capo all’agente – di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio. Nel caso di specie il soggetto in questione aveva allo stesso tempo un contratto di agenzia con la società e l’incarico di componente del consiglio di amministrazione con il compito preciso di provvedere alla corresponsione dei pagamenti in proprio favore.