Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - La sostituzione del trustee non comporta l’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali proporzionali

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con la sentenza n. 665/0322 del 0 maggio 2022, annullando una precedente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze ha stabilito la non applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionali, in quanto la sostituzione del trustee non comporta l’insorgere di un nuovo vincolo di destinazione. Più in dettaglio, secondo la Corte, «la sostituzione della persona titolare dell’ufficio del trustee nell’ambito di un trust già costituito non concreta la costituzione di un nuovo vincolo di destinazione in quanto tale vincolo è lo stesso di quello originato con il rogito di costituzione del trust nei confronti della figura del trustee, irrilevante essendo la persona fisica o giuridica che viene nominata a tale compito, la quale non amministra e gestisce il patrimonio a titolo personale, ma in quanto investito della funzione di trustee».