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Il Cons. giust. amm. Reg. Sicilia, sez. giurisd., con sentenza 16 giugno 2022, n. 692, ha ricordato che, in base al chiaro tenore letterale dell’art. 328 co. 1 e 3 c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo ex art. 79 comma 2 c.p.a., la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza e durante il termine per impugnarla: a) è causa di interruzione del solo termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 c.p.c.; b) è causa di proroga di tre mesi del termine lungo di impugnazione solo se la morte si verifica dopo il decorso della prima metà del termine lungo di impugnazione (art. 328 comma 3 c.p.a.); c) vero è che l’art. 328 comma 3 c.p.c. regola la vicenda della morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza avendo riguardo alla previgente disciplina del termine lungo annuale, e non è stato adeguato alla nuova disciplina del termine lungo semestrale; tuttavia, non ne deriva la tacita abrogazione dell’art. 328 comma 3 c.p.c., che si tradurrebbe nella perdita di tutela dell’erede della parte che decede dopo la pubblicazione della sentenza; d) per l’effetto, non è causa di interruzione, né di proroga del termine lungo di impugnazione, la morte della parte dopo la pubblicazione della sentenza, che occorra durante la prima metà del termine lungo di impugnazione, vale a dire nei primi tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza