Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - Art. 108 l.f. e vendita del curatore fallimentare

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Decreto del 28 aprile 2022, ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.f. interposto contro il provvedimento con cui il giudice delegato della procedura fallimentare aveva ordinato la cancellazione di un’iscrizione ipotecaria gravante su immobile ricompreso nell’attivo. Nel richiamare i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione, il Collegio ha ritenuto che “il decreto ex art. 108 l.fall. deve ritenersi possibile oggetto di autonoma impugnativa indipendentemente dal gravame dell’atto presupposto con il quale è stato disposto ovvero è intervenuto il trasferimento immobiliare in conseguenza del quale dovrebbe intervenire la cancellazione delle iscrizioni passivamente interessanti il bene ceduto”. Il provvedimento in esame ha poi dato continuità al principio esegetico elaborato dal giudice di legittimità nell’unico precedente in materia in base al quale “in tema di vendita fallimentare, anche se attuata nelle forme contrattuali e non tramite esecuzione coattiva, trova applicazione l’art. 108, comma 2, l.fall. con la conseguente cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione ad opera del giudice delegato ed ammissione del creditore ipotecario al concorso, con rango privilegiato, sull’intero prezzo pagato, ivi compreso l’acconto eventualmente versato al venditore ancora in bonis” (Cass. 08 febbraio 2017 n. 3310).