Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

31/07/2022 - L’atto impositivo tributario è opponibile al fallimento anche se notificato solo al fallito

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 7 giugno 2022, n. 18187, confermando la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, la quale a sua volta aveva riformato la decisione di primo grado, ha ritenuto che, in base alla legge n. 212/2000 e nell’ottica dell’obbligo di motivazione, può giudicarsi sufficiente che il documento su cui si fonda la pretesa impositiva sia stato notificato solo al soggetto successivamente dichiarato fallito senza necessità che la notifica venga effettuata nuovamente anche al curatore fallimentare. Invero la dichiarazione di fallimento non sopprime l’impresa ma solo la legittimazione sostanziale processuale del suo titolare o dei suoi amministratori e, pertanto, non fa venir meno gli effetti delle pregresse notifiche di atti, i quali, quindi, debbono ritenersi opponibili alla procedura. Il curatore ha il diritto-dovere di ottenere dall’imprenditore fallito tutta la documentazione amministrativa e fiscale dell’impresa e dunque deve presumersi – perlomeno iuris tantum – che tale documentazione sia pervenuta nella sua disponibilità.