Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Non cumulabili l’apertura di credito per castelletto di sconto e l’apertura di credito in conto corrente

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 24 gennaio 2019, n. 7195, depositata in data 13 marzo 2019, ha precisato che l’apertura di credito per castelletto di sconto non si cumula con l’apertura di credito di conto corrente, con la conseguenza che, superato il limite di credito del conto corrente, le rimesse effettuate per coprire lo scoperto sono da ritenersi di carattere solutorio. La Suprema Corte ribadisce che il contratto di credito per castelletto non comporta la facoltà di disporre nell’immediato di una somma di denaro, bensì l’impegno della banca di accettare per lo sconto i titoli che verranno presentati dal cliente entro un ammontare determinato; tale contratto è separato dal contratto di apertura di credito con il quale viene stabilito un fido, il quale rileva come discrimine fra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie.