Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Ricettazione di lieve entità.

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 maggio 2022 (ud. 29 aprile 2022) n. 19325, ha ribadito che, in tema di ricettazione, ai fini della configurabilità dell’ipotesi attenuata della particolare tenuità del fatto non ci si può riferire esclusivamente al valore della cosa ricettata, ma si deve avere riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, complessivamente considerato, sicché, fra gli elementi da prendere in considerazione, vanno compresi tutti quelli indicati nell’art. 133 c.p., inclusa, quindi, la capacità a delinquere dell’agente. In questo senso, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è particolarmente lieve, si deve sempre escludere la tenuità del fatto, risultando superflua ogni ulteriore indagine. Soltanto se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, si può procedere alla verifica della sussistenza degli ulteriori elementi desumibili dall’art. 133 c.p., che consentono di configurare l’attenuante de qua; essa, tuttavia, va esclusa quando, in forza di siffatta verifica, emergano elementi negativi, sia sotto il profilo strettamente obiettivo (quale l’entità del profitto), sia sotto il profilo soggettivo della capacità a delinquere dell’agente.