Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Omesso versamento iva: stretta della Corte per invocare “elementi di causa maggiore”

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 19630 del 19 Maggio 2022, ha chiarito come non sia possibile invocare, quale motivazione al mancato pagamento dell’iva, cause di forza maggiore legate a crisi di liquidità aziendale. Siccome la forza maggiore presuppone l’individuazione di fatti imprevisti ed imprevedibili, si è escluso che le difficoltà economiche in cui versa il contribuente possano integrare la forza maggiore penalmente rilevante. La Suprema Corte ricorda come “Né va dimenticato che la “crisi di liquidità” dovuta alle contingenze del mercato e all’inadempimento dei clienti rientra nel normale rischio di impresa che non può essere surrettiziamente “trasferito” allo Stato” proseguendo con “Ne consegue che: a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perché non esclude la “suitas” della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all’adempimento dell’obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l’inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dai mancati accantonamenti e dal mancato pagamento alla singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l’inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all’imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico non quando, come nel caso di specie, le provviste destinate al pagamento dell’imposta sono state utilizzare per soddisfare i creditori privati”. Nei reati omissivi la causa di forza maggiore deve essere integrata dall’assoluta impossibilità e non dalla semplice difficoltà di porre in essere il comportamento omesso: questa impossibilità deve essere collegata a eventi che sfuggono al controllo del contribuente.