argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 gennaio 2022, n. 12255, depositata in data 14 aprile 2022, ha chiarito che il debitore di una società dichiarata fallita, convenuto in giudizio, ha la facoltà di eccepire la compensazione (in via riconvenzionale) di un proprio credito verso l’attore, potendo, poi, in caso di accertamento o di condanna del fallimento al pagamento di somme superiori la compensazione, agire per l’accertamento del maggior credito secondo le regole (speciali per l’accertamento del passivo) di cui agli art. 93 e ss. l.f.