Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Esclusa l’ammissione al passivo del credito del terzo non creditore del fallito.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 10 maggio 2022, n. 16939, depositata il 25 maggio 2022, ha affermato – in linea con il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità sul tema – che il terzo, titolare di un diritto di prelazione speciale ex art. 2761, comma 3, l.f. su beni mobili del fallimento per un credito vantato nei confronti di altro soggetto diverso dalla società fallita, non può far valere il proprio diritto ricorrendo al procedimento di accertamento del passivo di cui agli artt. 92 e ss. l.f. In altre parole, il terzo non è un creditore concorsuale della società fallita e gli è preclusa la possibilità di far valere il proprio diritto mediante presentazione dell’istanza di insinuazione al passivo del fallimento. Egli, notiziato dal curatore dell’intervenuto fallimento e dell’apprensione materiale dei beni sui quali la prelazione insiste, ha facoltà di intervenire nella fase di ripartizione dell’attivo fallimentare, al fine di vedere soddisfatto il proprio credito sullo specifico ricavato dalla liquidazione dei suddetti beni.