Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - Artt. 2, 8, 10 d. lgs. 74/2000 connessi: è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza del 15 aprile 2022 (udienza del 18 marzo 2022) n. 14795, in un caso di contestazione di violazioni degli artt. 2, 8 e 10 d. lgs 74/2000 per emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte del legale rappresentante di una società nei confronti di società con sede il luogo diverso ed utilizzo di tali fatture da parte degli amministratori delle società destinatarie nelle dichiarazioni fiscali, ha affermato doversi apprezzare un effettivo legame finalistico tra i reati stante la configurabilità del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 quale antecedente logico e cronologico rispetto al reato di dichiarazione fraudolenta mediante impiego di tali fatture e occultamento di documenti contabili. Dalla riconosciuta rilevanza della connessione ex art. 12, lett. c), cod. proc. pen. la Corte ha ritenuto discendere l'applicazione dell'art. 16 cod. proc. pen. che, al comma 1, stabilisce che «La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato». Rilevato che, al tempo della commissione dei fatti - anteriore alle modifiche operate dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, e, successivamente, dal dl. 26 ottobre 2019, n. 124 - i reati previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 erano sanzionati con l'identica pena della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, mentre quello indicato al successivo art. 10 contemplava una pena meno rigorosa, la Corte ha ritenuto doversi fare riferimento (secondo quanto statuito, tra le altre, dalla sentenza emessa dalla Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, n. 37858 del 04 giugno 2019, Piccioni, Rv. 260115) al criterio della priorità, che induce a ritenere l'anteriorità, logica e cronologica, dell'emissione dei documenti contabili rispetto al loro utilizzo mediante inserimento nelle dichiarazioni annuali ed alla successiva distruzione o occultamento. La competenza per territorio in ordine al reato punito dall'art. 8 d.lgs. 74/2000 è stata quindi ritenuta da determinarsi secondo le regole dettate dall'art. 18, in applicazione delle quali la Corte ha ritenuto spettare al giudice del luogo nel quale è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dall'art. 18 d.lgs. 74/2000, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, “essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica” (con richiamo alla sentenza della Terza Sezione Penale, n. 42147 del 15 luglio 2019, Reale, Rv. 277984).