Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

09/05/2022 - L’omessa valutazione di prove documentali.

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Con l’ordinanza 24 marzo 2022 n. 9646, la Corte di Cassazione ha confermato il proprio orientamento secondo cui qualora si denunci in sede di legittimità l’omessa valutazione di prove documentali, il ricorrente ha l’onere non solo di trascrivere in ricorso il testo integrale o quanto meno la parte significativa del documento in questione, ma altresì di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano stati formulati con riguardo ad esso nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione documentale, che - non equivalendo di per sé ad allegazione del fatto di cui il documento è supporto narrativo - non comporta per il giudice alcun onere di esame e ancora meno di considerazione ai fini della decisione. La Corte ha ritenuto corretto l’accertamento condotto dalla Corte territoriale, la quale aveva affermato che il ricorrente non aveva allegato la documentazione relativa al fatto che la madre non avesse goduto dell’indennità di maternità in relazione all’affido preadottivo di due minori o che comunque vi avesse rinunciato.