Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - Art. 10 ter D. Lgs. 74/2000; l’individuazione dell’imposta dovuta al fine della valutazione di superamento della soglia di punibilità si compie sulle risultanze della dichiarazione annuale del contribuente.

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La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza del 3 marzo 2022 (udienza del 25 gennaio 2022), n. 7622, ha ricordato che, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui all’art. 10- ter D. Lgs. 74 del 2000, l’imposta dovuta è quella risultante dalla dichiarazione annuale del contribuente, come indicata nel rigo VL38, e non quella desumibile dalle annotazioni contabili, potendo il giudice prescindere da tale importo solo se esso non sia giustificato dall’esame formale della stessa dichiarazione; laddove la diversa quantificazione dell’imposta sia effettuata in forza di accertamenti sostanziali sulla non corrispondenza al vero delle voci attive e passive in essa indicate, saranno eventualmente ravvisabili i più gravi reati di cui agli artt. 2, 3, e 4 del D. Lgs. 74/2000.