Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - La Corte di Cassazione si esprime sulla differenza tra crediti inesistenti e non spettanti relativamente ad indebite compensazioni

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La Corte di Cassazione con la sentenza numero 7615 del 3 Marzo 2022 si è pronunciata in tema di reato di indebita compensazione confermando che, sotto il profilo oggettivo, nel nostro ordinamento sussiste la distinzione tra credito non spettante e credito inesistente. Tale diversità incide sul piano dell’elemento soggettivo delle due diverse fattispecie di reato contemplate. La vicenda riguardava la contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria di compensazione di crediti inesistenti per spese di ricerca e sviluppo. In particolare, la pronuncia della Suprema Corte ha avuto ad oggetto una complessa situazione giudiziaria nell’ambito del quale erano stati intrapresi due diversi procedimenti, l’uno, per indebita compensazione di un credito non spettante e, l’altro, per indebita compensazione di un credito inesistente. La Suprema Corte ha chiaramente affermato che “un credito non può essere al contempo non spettante ed inesistente, in quanto o esso è inesistente oppure è non spettante”. A sostegno di tale affermazione, sono state richiamate le sentenze n. 34444 e 34445/2021, che avevano chiarito come “nel nostro ordinamento sussiste una dicotomia tra credito non spettante e credito inesistente” e che “per poter qualificare un credito come inesistente è necessario che lo stesso sia ancorato ad una situazione non reale o non vera, “ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”. Nella sentenza in commento viene chiarito che se la non spettanza del credito è rilevabile con l’attività di controllo automatizzato il credito è non spettante ancorché esistente se dotato di documentazione a supporto; se invece manca la documentazione supporto il credito è inesistente. Le due ipotesi incideranno sull’elemento soggettivo del reato: l’inesistenza del credito è indice della volontà del contribuente di pagare i propri debiti con una creazione artificiosa di crediti fiscali mentre nel caso di credito non spettante occorre provare la consapevolezza del contribuente dell’inutilizzabilità dello stesso in compensazione.