Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

08/04/2022 - La Corte di Cassazione si esprime su conferimento dell’unica azienda e inoperatività delle limitazioni di responsabilità in caso di frode

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con l’ordinanza n. 6599 del 28 febbraio 2022, la Corte di Cassazione si è espressa in relazione alla limitazione della responsabilità in caso di conferimento d’azienda, e in particolare, ai limiti statuiti dall’articolo 14 del D. Lgs. n. 472/1997. L’articolo 14 citato prevede infatti, ai primi due commi, che “il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d’azienda, per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore”, e che “l’obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza”. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che le limitazioni di cui sopra non trovassero applicazione in ragione del disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo citato, secondo i quali “la responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorché essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni”, e “la frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante”. Più in dettaglio, la Corte ha osservato che “la rapida sequenza temporale entro la quale è stato perfezionato il conferimento dell’unico ramo d’azienda e l’identità della compagine sociale e della rappresentanza legale delle società contraenti […] dimostravano che l’operazione era stata posta in essere al fine di frodare il fisco, con conseguente inoperatività delle limitazioni di responsabilità sancite dai primi due commi dell’articolo [14]”.