argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari
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La Corte d’Appello di Milano, con Sentenza del 12 gennaio 2022, depositata in data 8 marzo 2022, n. 26780, è intervenuta in tema di credito al consumo, stabilendo che – in caso di estinzione anticipata del rapporto – i costi cd. “up front” sono da retrocedere al consumatore, come da interpretazione dell’art. 125 sexies t.u.b., in conformità alla nota Sentenza Lexitor. La Corte ha, infatti, affermato che la modifica apportata all’art. 125 sexies t.u.b. dall’art. 11-octies l. 106/2021 non è applicabile retroattivamente