Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Non possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca beni già assoggettati a procedura fallimentare

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza 1° febbraio 2022 (udienza 26 novembre 2021), n. 3575, ha affermato che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12-bis del D. Lgs. n. 74 del 2000 non può essere adottato sui beni già assoggettati alla procedura fallimentare, in quanto la dichiarazione di fallimento importa il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, attribuendo al curatore il compito di gestire tale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento. Del resto, è stato osservato, il vincolo apposto sui beni del fallito a seguito della apertura della procedura concorsuale, oltre a "spossessare" la società fallita dai beni che costituiscono la garanzia patrimoniale del ceto creditorio, conferisce al curatore, che insieme al Tribunale e al giudice delegato ne è l'organo, il potere di gestione ditale patrimonio al fine di evitarne il depauperamento e garantire la par condicio dei creditori, i quali, in virtù dell'ammissione al passivo, sono portatori di diritti alla conservazione dell'attivo, nella prospettiva della migliore soddisfazione dei loro crediti, che trovano così riconoscimento e tutela, pur convivendo fino alla vendita fallimentare con quelli di proprietà del fallito e con il vincolo concorsuale.