Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - L’interruzione del processo amministrativo

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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Il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, con sentenza 24 febbraio 2022, n. 328, ha affermato che il giudizio amministrativo non può dichiararsi interrotto, ex art. 79, co. 2 c.p.a., nel caso in cui, pur risultando agli atti del processo un certificato di morte della parte (nella specie, si trattava del ricorrente), il difensore costituito non abbia formulato, né a mezzo di nota scritta (notificata alla controparte), né nel verbale in udienza, apposita dichiarazione dell’evento interruttivo, come invece previsto dall’art. 300 c.p.c. Nel processo amministrativo, la morte della parte costituita deve essere dichiarata dal suo difensore come causa di interruzione del giudizio, al fine di provocare il predetto effetto processuale, restando altrimenti una circostanza valutabile dal Collegio proprio ai fini del giudizio sulla permanenza dell’interesse a ricorrere, in quanto la disponibilità dell’effetto interruttivo è attribuita soltanto al difensore della parte deceduta. Il difensore può rendere, oppure astenersi dal rendere, la dichiarazione ex art. 300 c.p.c., decidendo sulle conseguenze processuali in modo vincolante per le altre parti e per il giudice.