Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Nullità della clausola di inoperatività della polizza

argomento: News del mese - Diritto degli Intermediari Finanziari

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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 1° febbraio 2022, n. 2989, ha affermato che è nulla la clausola di inoperatività della polizza di assicurazione sulla vita nel caso in cui l’istituto di credito imponga la stessa a garanzia del mutuo. La Suprema Corte ha, infatti, applicato il principio di diritto secondo al quale sono soggetti alle previsioni di cui al Regolamento Isvap n. 40/12, art. 1, co. 1, i contratti di assicurazione connessi o condizionati ad un contratto di mutuo, per tali dovendosi intendere le polizze la cui stipula è stata pretesa, imposta o capziosamente indotta dal mutuante anche in via di mero fatto, a prescindere dall’inserimento nel contratto di mutuo di clausole formali che ne subordinino la validità o l’efficacia alla stipula del contratto assicurativo; pertanto i contratti di assicurazione non conformi al suddetto Regolamento sono da intendersi nulli.