Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/03/2022 - Nella composizione negoziata le misure protettive solo per alcuni creditori individuati dall’imprenditore.

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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Il Tribunale di Roma, con Ordinanza del 3 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in merito all’interpretazione del d.l. n. 118 del 2021 e alla composizione negoziata della crisi d’impresa; in particolare ha affermato che le misure protettive devono essere indirizzate solo ad alcuni creditori specificamente individuati dall’imprenditore e il giudice verificherà se le misure sono funzionali all’esito delle trattative, la loro proporzionalità, se incidono sui beni strumentali, eventualmente modificando la proposta del debitore. Il Tribunale di Roma ha anche affermato che dalla pubblicazione della domanda e fino alla conclusione delle trattative, o all’archiviazione dell’istanza, il divieto di pronunciare la sentenza di fallimento dell’imprenditore costituisce un effetto di legge.