Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/06/2019 - Esclusa la bancarotta fraudolenta per distrazione se le scritture contabili sono inattendibili

argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali

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La Corte di Cassazione, con Sentenza del 19 marzo 2019, n. 15789, depositata il 10 aprile 2019, si è espressa in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione. In particolare, in ordine alla prova della consumazione del reato in parola, la Suprema Corte ha, innanzitutto, richiamato l’ormai consolidato principio di legittimità, secondo cui la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione da parte dell’amministratore della loro destinazione. La Corte di Cassazione ha, tuttavia, precisato come tale principio di diritto presupponga un accertamento della effettiva presenza – in un momento antecedente la distrazione o l’occultamento – del bene nel patrimonio societario, accertamento che non può basarsi su mere presunzioni di attendibilità delle scritture contabili, dovendo queste ultime essere valutate nella loro intrinseca attendibilità. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la sentenza di secondo grado di condanna dell’amministratore della società fallita per la distrazione della cassa societaria – non avendo il curatore rinvenuto le somme indicate in contabilità –, in quanto l’inattendibilità delle scritture contabili era stata rilevata nella stessa sentenza dichiarativa di fallimento e confermata nel giudizio d’appello dallo stesso amministratore.