argomento: News del mese - Diritto Tributario
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La Sezione V della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32/2022 depositata il 4 gennaio 2022, ha chiarito che ai fini del calcolo dell’imposta di registro gli atti presentati alla registrazione devono essere tassati solo in base al loro contenuto senza fare riferimento ad atti collegati o elementi extratestuali. Nel caso in oggetto l’Agenzia delle entrate aveva notificato ad una società l’avviso di liquidazione per imposte di registro non versate. L’ufficio aveva riqualificato l’operazione, originariamente composta da un conferimento d’azienda e successiva cessione delle quote, come una cessione d’azienda, sottoponendo a tassazione proporzionale dell’imposta complementare di registro e ipocatastale le singole categorie di beni ceduti. Gli Ermellini, accogliendo il ricorso presentato dalla società, hanno osservato che, in tema d’imposta di registro, ai sensi dell’art. 20 D.P.R. n. 131/86, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione deve avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali; pertanto l’Amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.