Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Norme in tempo di Pandemia: rapporto tra ordinanze del Presidente della Giunta regionale e fonti normative di rango primario

argomento: News del mese - Diritto Amministrativo

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La sentenza del Tar Napoli, Campania, sez. V, del 10 gennaio 2022, n. 19, ha offerto l’occasione al giudice amministrativo di soffermare l’attenzione sul rapporto tra ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale strumento normativo extra ordinem ed il decreto legge, quale fonte normativa di rango primario. Nel caso di specie il Tar ha sospeso in via cautelare l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 7 gennaio 2022 nella parte in cui ha disposto la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado in tutte le scuole della Regione Campania fino al 29 gennaio 2022 in quanto misura che si pone in contrasto con il d.l. 7 gennaio 2022 n. 1 che ha ripreso e ampliato quanto era stato già disposto dall’art. 1 d.l. n. 111/2021 e, quindi, da una normativa di rango primario, sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo esercitato attraverso l’adozione di una ordinanza regionale. Il giudice amministrativo ha inteso precisare che la normativa prevista dal legislatore in relazione alla pandemia, in quanto normativa di rango primario, è sovraordinata rispetto all’eventuale esercizio del potere amministrativo ed è diretta a disciplinare in maniera specifica la gestione dei servizi e delle attività didattiche in costanza di pandemia, al fine di “prevenire il contagio” e di garantire, nel contempo, il loro espletamento “in presenza”; il Tar ha, inoltre, affermato che il descritto carattere della disciplina di rango primario porta ad escludere che possa residuare spazio, nei settori considerati, per l’emanazione di ordinanze contingibili che vengano a regolare diversamente i medesimi settori di attività.