argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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Il Tribunale di Roma, con provvedimento del 21 dicembre 2021, ha rigettato l’opposizione all’omologa di un piano del consumatore ex legge 3/2012, proposta da due intermediari finanziari, avendo gli opponenti – in aperto contrasto con la previsione di cui all’art. 124-bis TUB – concesso al consumatore finanziamenti senza valutare la sostenibilità della rata rispetto al reddito, con causazione della situazione di sovraindebitamento del debitore. Il Tribunale de quo, in applicazione dell’art 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012 (in base al quale il creditore, che ha dato causa alla situazione di sovraindebitamento del consumatore, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa del piano proposto), ha rigettato l’opposizione dei due creditori.