Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/02/2022 - Modifica del bilancio d’esercizio da parte della legge europea.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la Legge n. 238/2021 in vigore dal 1° febbraio che prevede all’art. 24 alcune modifiche alla disciplina del bilancio d’esercizio propedeutiche al recepimento della Direttiva 2013/34/UE. In primo luogo, viene aggiunto il comma 2 all’art. 111-duodecies disp. att. c.c. il quale statuisce che il comma 1 della medesima disposizione «si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell’Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabile giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell’Unione europea». È stato modificato anche l’art. 2423-ter, comma 6, c.c. che vieta il compenso di partite, prevedendo l’indicazione degli importi lordi oggetto di compensazione nella nota integrativa ove tale operazione sia ammessa dalla legge. A tal fine, la Relazione illustrativa allo schema di Ddl ha sottolineato come, ex art. 9-bis d.lgs. 38/2005, le disposizioni previste dagli OIC debbano essere considerate fonti rilevanti, qualificate e legittimanti per le operazioni di compensazione in esame. Inoltre, l’introduzione del comma 5 all’art. 2435-ter c.c. ha sancito la non applicazione agli enti d’investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria delle seguenti norme: i) le semplificazioni previste per le microimprese; ii) l’art. 2435-bis comma 6 c.c.; iii) l’art. 2435-bis comma 2 per ciò che riguarda l’opportunità per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di includere la voce “D – Ratei e risconti” dell’attivo nella voce C.II e la voce “E – Ratei e risconti” del passivo nella voce “D – debiti”. La Relazione illustrativa ha evidenziato che tali enti non possono non redigere la nota integrativa e la relazione sulla gestione, e devono applicare l’art. 2426, comma 1, n. 11-bis c.c. In ultimo, viene modificato anche l’art. 2361, comma 2, c.c. che stabilisce, nel caso in cui vi sia l’assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata, l’obbligo di informativa da parte degli amministratori nella nota integrativa al bilancio. Tali disposizioni hanno decorrenza a partire dal bilancio d’esercizio 2020.