Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Mancato espletamento della procedura estintiva delle contravvenzioni ex art. 318 bis e ss. d.lgs. 152/06

argomento: News del mese - Diritto Penale

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 40571 del 10 novembre 2021 (ud. 14 ottobre 2021), nell’ambito di un procedimento per illecito smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi e realizzazione di un piazzale in assenza dei necessari titoli abilitativi, dopo aver ricordato che la procedura estintiva di cui all’art. 318 septies d.lgs. 152/06 consente di pervenire alla definizione delle contravvenzioni di cui al citato decreto in termini più favorevoli rispetto all’oblazione, ha tuttavia negato che tale procedura sia obbligatoria e ha statuito come l’omessa indicazione, da parte dell’organo di vigilanza, delle prescrizioni di regolarizzazione non sia causa di improcedibilità dell’azione penale. La Corte ha pertanto ribadito che gli artt. 318 bis e ss. D.Lgs 152/06 «non stabiliscono che l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria impartiscano obbligatoriamente una prescrizione per consentire al contravventore l’estinzione del reato”, senza che l’eventuale mancato espletamento della procedura comporti l’improcedibilità dell’azione penale».