Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - La Corte di Cassazione interviene nuovamente sulla responsabilità del cessionario d’azienda per le violazioni del cedente

argomento: News del mese - Diritto Tributario

Articoli Correlati: cessione d’azienda - responsabilità - cessionario

La Corte di Cassazione (ordinanza n. 40149 del 15 dicembre 2021) è intervenuta nuovamente sulla responsabilità del cessionario d’azienda per le imposte e le sanzioni riferibili alle violazioni del cedente. Più in dettaglio, secondo la Corte occorre confermare l’orientamento secondo cui l'efficacia liberatoria del certificato dei carichi pendenti (ex art. 14 del d.lgs. 472/1997) che sia negativo - o del mancato rilascio dello stesso nel termine di quaranta giorni dalla richiesta - si estende non solo alla previsione delle violazioni per le quali sia intervenuta già la contestazione e la irrogazione di imposte e sanzioni, ma anche a quelle in corso di accertamento che risultino agli atti dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, il contribuente è stato ritenuto responsabile non solo per le sanzioni irrogate, ma anche per le imposte liquidate, pur in una situazione in cui le violazioni tributarie erano state commesse dalla conferente oltre due anni prima della cessione; infatti, nella fattispecie il predetto certificato era pervenuto il 16 novembre 2005, l'operazione di conferimento del ramo di azienda era stata realizzata il 31 maggio 2006, mentre la cartella era stata notificata alla conferente il precedente 19 maggio 2006, per cui si sarebbe dovuto verificare “se, a tale data fossero in corso accertamenti tributari risultanti agli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi ai tributi oggetto della cartella di pagamento successivamente notificata e, per l'esattezza, se in relazione a tali tributi fosse già intervenuta l'iscrizione a ruolo; tuttavia, la doglianza pecca di autosufficienza, in quanto omette di indicare gli elementi - e, a fortiori, di specificare il luogo di allegazione - a sostegno della deduzione secondo la quale al quarantesimo giorno dalla presentazione del certificato, fossero in corso accertamenti tributari relativi ai tributi oggetto della cartella di pagamento successivamente notificata”.