Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Certificazione del medico di medicina generale ai fini dell’esonero dall’obbligo vaccinale

argomento: News del mese - Diritto del Lavoro

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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sentenza del 20 dicembre 2021, n. 8454, si è espresso con riguardo alla certificazione che deve essere rilasciata dal medico di medicina generale al fine di esonerare dall’obbligo vaccinale un soggetto nell’ipotesi in cui ricorra, e solo in tale ipotesi, un accertato pericolo per la salute derivante dalla somministrazione del vaccino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate. Il Collegio ha richiamato la disposizione dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 44/2021 che prevede quale ipotesi di esonero dall’obbligo vaccinale il solo caso di accertato pericolo per la salute derivante dalla somministrazione del vaccino, pericolo che deve risultare da specifiche condizioni cliniche documentate ed attestate dal medico di medicina generale. Dal momento che la citata disposizione attribuisce al medico di medicina generale il compito di attestare l’accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, ne deriva necessariamente, ad avviso del Collegio, che degli elementi costitutivi della fattispecie di esonero deve darsi espressamente atto nella certificazione da rilasciarsi da parte del medico di medicina generale, non potendosi ammettere che l’attestazione delle “specifiche condizioni cliniche documentate” sia contenuta in una mera dichiarazione della loro esistenza resa “ab externo”.