argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 28 ottobre 2021, n. 38249, depositata in data 3 dicembre 2021, ha affermato che il compenso dell’amministratore giudiziario deve essere quantificato sulla base dei componenti positivi di reddito, ovvero i ricavi annuali, e senza tenere conto dei costi; non deve invece essere considerato quale criterio il patrimonio aziendale, nel caso di specie immobiliare.