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Articoli Correlati: azione di responsabilità - art. 378 Codice della Crisi - efficacia retroattiva
La Corte d’Appello di Roma, con Sentenza del 13 aprile 2021, n. 2649, ha assunto una posizione netta con riferimento all’applicabilità ai giudizi in corso dell’art. 2486 c.c., modificato dall’art. 378 del Codice della Crisi. In particolare, la Corte d’Appello ha affermato che chi esercita l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per atti di mala gestio da questi compiuti in presenza di cause di scioglimento della società deve provare la violazione da parte degli amministratori degli obblighi ad essi imposti mediante comportamenti astrattamente idonei a produrre il danno. Non deve invece essere provato l’ammontare del danno, in quanto il criterio presuntivo introdotto dall’art. 378 del Codice della crisi e dell’insolvenza ha portata retroattiva. L’onere di dimostrare la misura del pregiudizio per ottenere la limitazione del risarcimento del danno grava unicamente sull’amministratore. Il criterio presuntivo per la determinazione del danno da applicarsi è il c.d. “differenziale tra patrimoni netti” che, in caso di procedura concorsuale in cui mancano le scritture contabili o sono state tenute in maniera irregolare, può essere sostituito dalla differenza tra l’attivo e il passivo accertati dalla procedura.