Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

10/01/2022 - Il contenuto della relazione di stima per il conferimento di beni in natura

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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La Corte di Cassazione, con sentenza del 9 dicembre 2021, n. 39178, ha statuito che chiunque conferisce beni in natura o crediti in una società per azioni deve presentare una relazione di stima di un esperto designato dal tribunale, nel cui circondario ha sede la società, contenente: i) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti; ii) l’attestazione che il loro valore è almeno pari quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale o dell’eventuale sovrapprezzo; iii) i criteri di valutazione seguiti. La disposizione in oggetto trova applicazione anche nel caso di aumento del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2440 c.c., il quale richiama l’art. 2343 c.c. La Suprema Corte ha evidenziato che la disposizione descrive nel dettaglio il contenuto della relazione e, quindi, il perimetro del mandato è indicato dalla legge, ponendosi a garanzia dei creditori sociali e dei soci tutti, i quali debbono poter fare affidamento sulla corrispondenza alla realtà del capitale sociale, anche per quella parte di esso non conferito in danaro. Pertanto, anche nel caso in cui il provvedimento giudiziale di designazione, ai sensi dell’art. 2343 c.c., contenga precisazioni o distinguo non richiesti, “l’oggetto e lo scopo dell’accertamento peritale è determinato dalla legge: occorre verificare che il valore dei beni sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale”.