Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Art. 11 D. Lgs. 74/2000; accertamento con adesione successivo al perfezionamento del reato; irrilevanza ai fini del sequestro

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La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza del 29 novembre 2021 (c.c. del 22 giugno 2021) n. 43927, considerando il reato di cui all’art. 11 D. Lgs 74/2000 quale reato di pericolo, il cui perfezionamento prescinde totalmente dalla effettiva sottrazione dei beni del contribuente alla azione di riscossione coattiva delle imposte, di tal che il suo momento perfezionativo è dato dal compimento degli atti simulati o fraudolenti finalizzati alla inefficacia della azione recuperatoria dei tributi non pagati appannaggio della Amministrazione tributaria in base ad un giudizio ex ante che valuti la sufficienza della consistenza del patrimonio del contribuente in rapporto alla pretesa dell’Erario a rendere inefficace, in tutto o in parte, l’attività recuperatoria dell’Amministrazione finanziaria, ha ritenuto che, essendosi realizzati gli elementi costituitivi del fumus delicti – nella specie la cessione delle quote societarie a prestanome e la alienazione dei beni aziendali ad enti di nuova istituzione tuttavia riconducibili agli indagati originari titolari delle quota sociali - in un momento ampiamente precedente all’avvenuta negoziazione fra il contribuente e la Amministrazione tributaria che ha comportato, accertamento con adesione – conciliazione giudiziale avanti alla Commissione Tributaria, l’abbattimento del carico tributario gravante sulle due società facenti capo agli imputati, tanto da renderlo non superiore alla soglia di euro 50.000, non vi era ragione di revocare il sequestro stabilito in sede cautelare, essendo stata originariamente superata la soglia di punibilità del reato di cui in provvisoria imputazione. Il disvalore penale della condotta non poteva essere cioè eliso da comportamenti ad essa successivi, atteso che gli stessi costituiscono solo “comportamenti post delictum” valutabili, semmai, solo in termini di dosimetria sanzionatoria ma non anche in termini di elisione della già perfezionatasi rilevanza penale della condotta precedentemente posta in essere.