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Articoli Correlati: Traffico di influenze illecite (ex art. 346 bis c.p.) - Illiceità della mediazione - Nozione
La Sesta sezione della Corte di Cassazione, con Sentenza del 9 novembre 2021 (ud. 8 luglio 2021) n. 40518, ha affermato che il concetto di “illiceità” della mediazione può ravvisarsi unicamente nel caso in cui essa sia finalizzata alla commissione di un fatto di reato idoneo a produrre vantaggi per il privato committente, laddove, nell’ipotesi di cui all’art. 346 bis, comma 3, c.p., quando l’autore è un pubblico ufficiale, il carattere illecito della mediazione è insito nella stessa “vendita” della funzione per influenzare altri pubblici agenti, rappresentando un atto contrario ai doveri d’ufficio.