Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Rimessa alle Sezioni Unite la valutazione sull’imposta di registro fissa per la scissione in società semplice

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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Con ordinanza della Corte di Cassazione numero 33312 dell’11 novembre 2021, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se, in relazione all’imposta di registro da applicare in atti di scissione societaria nel caso in cui siano coinvolte delle società semplici, detta imposta sia da applicarsi in misura fissa o meno. L’Amministrazione finanziaria ritiene che l’imposta di registro in misura fissa in atti di scissione - ai sensi dell’articolo 4, comma, lettera b) della Tariffa parte I allegata al DPR 131/86 - sia riservata esclusivamente alle scissioni tra soggetti aventi per oggetto attività commerciale o agricole. Il dubbio che contrappone l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate ad altra interpretazione data dai giudici di primo e secondo grado è il perimetro di applicazione del citato articolo 4 Tariffa parte I in quanto la norma testuale recita “propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole”. Il quesito per il quale si richiede l’intervento delle Sezioni Unite è quindi se l’esercizio di attività commerciali o agricole debba essere verificato “solo” per gli enti diversi dalle società oppure per tutti i soggetti elencati nel citato articolo 4.