argomento: News del mese - Diritto Tributario
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Nella sentenza C-281/20, la Corte di Giustizia Europea ha affermato il principio secondo cui al soggetto passivo non può essere consentita la detrazione IVA su acquisti di beni con il metodo del reverse charge interno qualora il cessionario abbia registrato l’operazione con i dati di un fornitore fittizio. La casistica trae origine dalla detrazione IVA da parte di un soggetto passivo spagnolo che si era reso acquirente di materiali ferrosi senza indicare i dati dell’acquirente ovvero occultandoli. Il contribuente si è difeso circostanziando come non ci fosse stata perdita di gettito erariale e provando il reale acquisto dei beni. La Corte giustifica la propria decisione affermando che la violazione formale (indicazione di un fornitore fittizio nelle registrazioni in reverse charge) ha l’effetto di impedire agli uffici competenti di verificare la qualifica del fornitore quale soggetto passivo di imposta, condizione sostanziale per la detrazione dell’imposta che viene conseguentemente rettificata.