Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Il contratto di costituzione di società non può essere considerato simulato

argomento: News del mese - Diritto Tributario

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La vicenda trae origine da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate nel quale si riqualificavano delle operazioni societarie di conferimento e di riorganizzazione aziendale come simulate, al solo fine di rivalutare le risorse personali delle famiglie che possedevano le quote sociali, senza far emergere plusvalenze tassabili in capo alle persone fisiche. In particolare i soci di una società per azioni avevano nel 2002 rivalutato le partecipazioni societarie per poi cederle nel 2004 a due società. Successivamente veniva costituita una società a responsabilità limitata mediante conferimento del ramo d’azienda della summenzionata società; a seguito del conferimento la plusvalenza emergente veniva distribuita in regime di trasparenza ai soci – ovverosia le società a cui erano state cedute le quote della società per azioni nel 2004 - che erano in grado di annullare l’effetto tributario derivante dalla plusvalenza attraverso la compensazione di crediti fiscali. Gli Uffici finanziari, nel loro accertamento hanno qualificato le operazioni sopra descritte come simulate e procedevano ad accertare la plusvalenza in capo alla conferitaria. La Corte di Cassazione con sentenza n. 36392 del 24 Novembre 2021 ha ribadito che “non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell’ente, sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall’articolo 2332 Codice Civile […] al che consegue che la reale volontà dei contraenti, dopo la nascita dell’ente, non può influire su atti e iniziative tipiche di tale nuovo autonomo soggetto giuridico, che, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria ed opera compimento la propria attività per realizzare lo scopo sociale, a prescindere dell’intento preordinato dai suoi fondatori”. Pertanto, anche se tutte le società coinvolte erano riconducibili alle medesime persone fisiche, non può essere messa in discussione l’autonomia delle singole società in possesso di distinta personalità giuridica.