argomento: News del mese - Diritto delle Procedure Concorsuali
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La Corte di Cassazione, con Ordinanza del 29 settembre 2021, n. 26396, ha ribadito che per l’ammissibilità di una domanda supertardiva nell’ambito di una liquidazione coatta amministrativa, la mancata ricezione dell’avviso al creditore ex art. 207 l.f. costituisce causa di non imputabilità del ritardo; il commissario liquidatore deve infatti dimostrare che il creditore ha avuto notizia dell’apertura della procedura.