Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Violazione della clausola di prelazione: il trasferimento di quota è inefficace

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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Il Tribunale di Roma, con la Sentenza del 17 maggio 2021, n. 8557, si è espresso – in sintonia con il Tribunale di Milano – in materia di conseguenze derivanti dalla violazione di una clausola statutaria di prelazione nelle società di capitali. In particolare, l’atto di cessione delle partecipazioni risulta relativamente inefficace poiché la condizione d’inefficacia può essere richiesta soltanto dall’organo amministrativo della società. La clausola in esame possiede funzione sociale e portata organizzativa, con la conseguenza che la c.d. denuntiatio deve avere tutti gli elementi contrattuali che il socio alienante ha definito con il terzo, in modo che sia agevole per gli altri soci valutare l’esercizio del diritto di prelazione. Il Tribunale di Roma ha sottolineato come il patto di prelazione abbia efficacia reale, con la conseguente inopponibilità della cessione nei confronti di società e soci e l’obbligo di risarcimento per eventuali danni prodotti. Inoltre, l’efficacia reale comporta la possibilità della società di rifiutare il riconoscimento del socio acquirente della partecipazione in violazione della clausola di prelazione, ma non il diritto del socio di riscattare la medesima. Non assume rilievo, quindi, la configurabilità di una nullità del negozio traslativo tra socio cedente e terzo cessionario, e nemmeno un’inefficacia assoluta dell’atto: tali soluzioni, infatti, sarebbero spropositate in relazione agli interessi da tutelare. Sul tema merita attenzione anche quanto stabilito dal Tribunale di Milano, il quale ha sottolineato come l’inefficacia operi di diritto senza che vi siano eccezioni o prevaricamenti da parte del dato pubblicitario dell’intervenuto deposito dell’atto di cessione viziato nel registro delle imprese.