Diritto ed Economia dell'ImpresaISSN 2499-3158
G. Giappichelli Editore

15/12/2021 - Possibile la costituzione mediante atto pubblico informatico per le s.r.l. e le s.r.l.s.

argomento: News del mese - Diritto Civile e Commerciale

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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021 il d.lgs. n. 183/2021 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo e del Consiglio, avente quale tema la modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 riguardante l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario. Il decreto citato prevede la possibilità per le s.r.l. e le s.r.l.s. con sede in Italia e con capitale versato attraverso conferimenti in denaro di trasmettere l’atto costitutivo al notaio per atto pubblico informatico, con la partecipazione delle parti in videoconferenza. In particolare, i conferimenti devono essere effettuati tramite apposito bonifico bancario, mentre gli atti devono essere ricevuti attraverso un’apposita piattaforma gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato che consenta: i) l’accertamento dell’identità; ii) la verifica dell’apposizione, da parte di chi ne è titolare, della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata; iii) la verifica e l’attestazione della validità dei certificati di firma utilizzati; iv) la percezione di ciò che accade alle parti collegate in videoconferenza nel momento in cui manifestano la loro volontà. Nel caso in cui il notaio non fosse certo dell’identità dei richiedenti o della capacità di agire e di rappresentanza dei medesimi, ha la facoltà di interrompere la stipula dell’atto informatico e pretendere la presenza fisica delle parti. Tutte le informazioni riguardanti le società di capitali saranno conservate nel registro delle imprese in forma digitale, con le modalità di interscambio dati tra registri, che saranno individuate successivamente tramite decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali. In caso di registrazione o cancellazione di sede secondaria di una società assoggettata alla legge di uno Stato membro, i dati devono essere comunicati allo stesso mediante il BRIS. Su tutte le istanze di iscrizione o deposito di atti nel registro imprese deve essere apposta, da parte del soggetto obbligato o legittimato, la firma elettronica qualificata – secondo le forme prescritte dal Regolamento UE 2014/190 – o la firma elettronica. Infine, il registro delle imprese deve rendere disponibile alla Stato membro tramite BRIS le eventuali informazioni riguardanti le cause di ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c. Il decreto citato entrerà in vigore a partire dal 14 dicembre 2021.