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La Quinta Sezione della Corte di cassazione, con sentenza del 14 ottobre 2021 (ud. 22 settembre 2021), n. 37459, ha ribadito, in linea con la giurisprudenza di legittimità maggioritaria (cfr. Cass. Sez. 5, 44886/2015; Sez. 5, 22593/2012), che rientra nell’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta documentale «qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell’impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l’ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l’oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie».